STATUTO

ASSOCIAZIONE SMARKETING E.T.S.

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) È costituita l’Associazione denominata “smarketing” d’ora in avanti “Associazione”

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, la denominazione dell’Associazione diventerà “Associazione smarketing ETS”, dove l’acronimo “ETS” è Ente del Terzo Settore. 

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni.
L’associazione promuove la cultura della comunicazione civile, senza scopo di lucro.
I principi teorici e metodologici a cui l’associazione fa riferimento sono dichiarati nel “Manifesto smarketing°” pubblicato sul sito www.smarketing.it e chi si associa si impegna a rispettarli. 

ART. 2) L’Associazione ha sede legale a Bergamo, in viale Giulio Cesare. n. 52 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L’Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

FINALITÀ

L’associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale  in un contesto di pari opportunità fra persone, indipendentemente dalla loro identità di genere, etnica e culturale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto: 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ATTIVITÀ

Nel perseguire tali finalità l’associazione intende svolgere le seguenti attività: 

  1. Creazione di campagne comunicative sociali che promuovano il bene comune, la sostenibilità economica, ambientale e sociale, l’ecologia, la cultura del territorio, la valorizzazione delle identità locali, le pratiche di riciclo e riuso, l’economia circolare e la sharing economy;
  2. Sviluppare una nuova cultura della comunicazione, più etica e reciproca, attraverso attività di formazione, istruzione, divulgazione, accrescimento di esperienze, competenze e conoscenze individuali e della collettività. 
  3. Ricerca e implementazione di modelli, processi collaborativi e buone pratiche esportabili e scalabili nell’ambito della comunicazione;
  4. Promuovere lo scambio interculturale, transnazionale e intergenerazionale di idee, saperi, pratiche, modelli e metodi anche in collaborazione con enti, associazioni e altri soggetti a livello nazionale o internazionale;
  5. Organizzazione di eventi culturali, artistici, formativi, ricreativi, anche in collaborazione con enti pubblici o privati;
  6. Ricerca, studio, divulgazione delle pratiche politico-sociali, economiche, culturali, che favoriscono la convivialità, la co-gestione di spazi e progetti sociali, la cultura;
  7. Valorizzazione, diffusione, sviluppo delle professioni, dei mestieri, delle arti e delle relative competenze, indispensabili alla condivisione dei beni culturali e alla diffusione delle competenze relative alle pratiche di comunicazione;
  8. Pubblicazione di opere, sia a stampa che multimediali;
  9. Ideazione di nuovi progetti e servizi che promuovono le conoscenze e le competenze digitali attraverso la condivisione di idee e saperi mediante la cultura dei codici aperti e dell’openness, espressione e valorizzazione della società umana e delle interculture.
  10. Facilitare pratiche collaborative e decisionali che favoriscano il cambiamento sociale e ambientale, in ambito lavorativo e nelle comunità.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) L’associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 6) La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell’interessato. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori senza distinzione di genere sessuale, di appartenenza etnica, linguistica e religiosa, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta. L’unica pregiudiziale richiesta sulle opinioni politiche è il convinto rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. È comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
  2. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione. 

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
  2. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali nonché quando il socio abbia comportamenti non conformi al “Manifesto smarketing” ;
  2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d’ingresso; 
  3.  quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge. 

ART. 12) L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; 
  2. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione; 
  3. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
  4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
  5. Modificare il manifesto con approvazione da parte di almeno i due terzi dell’assemblea dei soci.

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  1. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L’assemblea ordinaria e straordinaria possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

  • sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 13) L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 14) Il principio alla base del funzionamento dell’Assemblea Ordinaria è l’applicazione del metodo del Consenso. Tale metodo persegue una piena e totale inclusione nelle deliberazioni degli organi decisionali dell’Associazione dei punti di vista di ciascun singolo socio.

Il metodo del consenso prevede che, su qualsiasi questione, venga ascoltato il punto di vista di ciascuno e che venga avviato un confronto tale per cui tutti i partecipanti possano essere convinti che il proprio punto di vista e le proprie perplessità siano state accolte nelle determinazioni dell’assemblea sotto forma di modifica della decisione o di inserimento di espliciti sistemi di regolazione o controllo.

Su ciascuna questione non è necessaria l’unanimità dei pareri favorevoli, ma l’incorporazione nelle decisioni finali dei punti di vista dissenzienti, anche con funzione di monitoraggio.

La decisione si considera presa senza necessità di un voto formale quando il presidente, esaurita la discussione sulla specifica questione, constata che non vi siano esplicite obiezioni ostative da parte di nessun partecipante, lo dichiara all’Assemblea e nessuno dissente esplicitamente. Il metodo può essere definito nei suoi passaggi formali entro il regolamento dell’Associazione.

In deroga a questa norma di carattere generale il presidente può richiedere, su specifiche decisioni, che si tenga una votazione. In quel caso, l’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

ART. 15) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.

L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
ART. 17) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

  1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; 
  2. le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo: 

  1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; 
  2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 
  3. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
  4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; 
  5. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; 
  6. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  7. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  8. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: 

  • controlla l’amministrazione dell’Associazione ; 
  • vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; 
  • accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: 

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
  3. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  2. dai contributi dei privati;
  3. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  5. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 
  6. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. entrate derivante  da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
  10. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI  E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale  che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato  dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere  deliberato dall’Assemblea dei soci con il  voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.